CANI IN SPIAGGIA CATTOLICA

Hotel che accettano animali Cattolica

I CANI IN SPIAGGIA A CATTOLICA

ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
SERVIZIO TURISMO E QUALITA’ AREE TURISTICHECani in spiaggia Cattolica

ORDINANZA BALNEARE N. 1/2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA

L’Art. 4 dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, “Prescrizioni sull’uso delle spiagge“, al comma J, definisce in modo chiaro e inequivocabile, come si devono comportare i proprietari di animali sulla spiaggia. Nello specifico, riportiamo in toto, lo stralcio del comma sopra menzionato:

In spiaggia è vietato:

Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell’ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. Nei casi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione tale per cui non possono essere rispettati i sopra citati limiti i Comuni potranno inviare il parere favorevole e contestualmente richiedere deroga al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione: – per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l’area libera
■ per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l’altro senza limiti di distanza da detto confine ;
■ con dichiarazione di assenso del confinante fino ad un massimo di 3 metri;
■ senza l’assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l’altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente;
La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell’area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui al successivo art. 5. I Comuni trasmettono copia dell’autorizzazione completa della documentazione tecnica che individui l’area stessa al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione. I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza e previa comunicazione al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione completa di elaborati grafici identificanti l’area interessata, le aree ove è consentito l’accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l’indicazione contestuale dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso. Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E’ consentito l’utilizzo dell’accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.

IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E’ AFFIDATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO E AI VIGILI URBANI.

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA VIA ANTONINI,4 47841 CATTOLICA TEL 0541 963221

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